Art. 35.
(Disposizioni finali).

      1. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.
      2. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è successive modificazioni, è abrogata.
      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.